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COPAI IN EUROPA
ADESSO PUNTIAMO SUL TURISMO RURALE


IL CARRUBO IL GELSO EREMO della GIUBILIANA VILLA TERESA QUADRO DEI PRODOTTI VALENZE TERRITORIALI

Per l'Unione Europea il turismo rurale é una nozione molto ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in ambiente rurale compreso il turismo nelle aziende agricole o agriturismo (Com (88) 501 del 29 luglio 1988). Secondo questa intetpretazione, I termini turismo rurale ed agriturismo possono essere considerati sinonimi in qunto indicano forme di vacanza svolte in località rurali, per le quali è pressoché impossibile pervenire ad una definizioue univoca o operare una differenziazione in funzione ddle strutture utilizzate e delle attivita svolte.

In ltalia, invece, è necessario distinguere fra i due settori produttivi. Infatti l'agriturismo viene considerato come una vera e propria attività agricola, accessoria alla coltivazione o all'allevamento, inquadrata dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730, dalla legge n.413 del 30/12/1991 (con la quale é stato riconosciuto un regime fiscale apposito) e dalle varie legislazioni regionali che ne discendono.

La legge 730 definisce agritutistica ogni attívità di "ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità, rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali".

Il carattere di complementarietà indica che l'agriturismo non solo non può sussistere al di fuori di una azienda agricola in esercizio, ma nemmeno può prevàlere, nell'ambito della stessa sulle attività tipicamente agricole.

La prevalenza dell'agricoltura é comunque riferita solo al rapporto tra essa e l'agriturismo, prescindendo da altri tipi di attività. Secondo la circolare del Ministero dell'Agricoltura n. 10 del 27/6/1986 questo rapporto non é solamente basato sul reddito derivante dalle diverse attività, ma su tale relazione influisce l'intera organizzazione aziendale, la quantità di lavoro dedicata alle diverse attività estendendo quest'ultima all'intero nucleo familiare.

La legge 730, comunque, stabilisce che spetta alle regioni dettare criteri e limiti per lo svolgimento dell'attivltà agrituristica e che connessione o complementarietà devono essere definite tenendo in considerazione le caratteristiche dei territori regionali o di parte di essi, della azienda e dei fondi interessati.

L'autorizzazione ad escrcitare l'agriturismo è riservata ai lavoratori autonomi dell'agricoltura che a qualunque titolo e formla esercitano attività d'impresa, ciò vale per tutti gli imprenditori agricoli, senza alcuna distinzione tra imprenditori a titolo principale o a titolo parziale, per tutti i famliari purché siano partecipi dell'impresa agricola a conduzione familiare, ad ogni forma di imprenditoria agricola associata.

Si considerano imprenditori agricoli tutti i soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli ed associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 - bis del codice civile.

Le attività agrituristiche possono essere esercitate esclusivamente in una azienda agricola utilizzando il fondo e i fabbricati rurali, tutti o in parte, esistenti che non vengono più utilizzati per la normale attività agricola o per gli usi abitativi dell'imprenditore e della sua famiglia. E' escluso: l'uso di edifici, anche se di proprietà dell'imprenditore, non pertinenti l'azienda agricola e ubicati in luogo diverso dal fondo ove si intende esercitare l'agriturismo. Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, anche. all'intemo di una azienda agricola, con criteri difformi dalla legge 730 viene considerata turismo rurale ed é quindi inquadrata dalla legge quadro n, 217 del 17 maggio 1983.

In questo caso l'attività comporta:

- la deruralizzazione degli edifici e del fondo interessati;
- la necessità di fare richiesta di variazione nella destinazione d'uso del territorio dei comuni competenti;
- il rischio per l'imprenditore dì perdere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, per l'esistenza di un consistente reddito extragricolo (in questo caso è obbligatorio iscriversi al Registro degli Esercizi Commerciali (REC) della Camera di Commercio della propria provincia e munirsi della prescritta licenza).

Allo stato attuale solo alcune regioni (Emilia Romagna, Molise, Alto Adige, Umbria), anche se con soluizioni molto diverse fra loro, hanno disciplinato in maniera specifica il "turismo rurale" attribuendogli un carattare alternativo e complementare rispetto all'agriturismo.

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