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Per l'Unione Europea il turismo rurale é una nozione molto
ampia comprendente qualsiasi attività turistica svolta in
ambiente rurale compreso il turismo nelle aziende agricole o agriturismo
(Com (88) 501 del 29 luglio 1988). Secondo questa intetpretazione,
I termini turismo rurale ed agriturismo possono essere considerati
sinonimi in qunto indicano forme di vacanza svolte in località
rurali, per le quali è pressoché impossibile pervenire
ad una definizioue univoca o operare una differenziazione in funzione
ddle strutture utilizzate e delle attivita svolte.
In ltalia, invece, è necessario distinguere fra i due settori
produttivi. Infatti l'agriturismo viene considerato come una vera
e propria attività agricola, accessoria alla coltivazione
o all'allevamento, inquadrata dalla L. 5 dicembre 1985 n. 730, dalla
legge n.413 del 30/12/1991 (con la quale é stato riconosciuto
un regime fiscale apposito) e dalle varie legislazioni regionali
che ne discendono.
La legge 730 definisce agritutistica ogni attívità di "ricezione
ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso
l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione
e complementarità, rispetto alle attività di coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque
rimanere principali".
Il carattere di complementarietà indica che l'agriturismo
non solo non può sussistere al di fuori di una azienda agricola
in esercizio, ma nemmeno può prevàlere, nell'ambito
della stessa sulle attività tipicamente agricole.
La prevalenza dell'agricoltura é comunque riferita solo al
rapporto tra essa e l'agriturismo, prescindendo da altri tipi di
attività. Secondo la circolare del Ministero dell'Agricoltura
n. 10 del 27/6/1986 questo rapporto non é solamente basato
sul reddito derivante dalle diverse attività, ma su tale relazione
influisce l'intera organizzazione aziendale, la quantità di
lavoro dedicata alle diverse attività estendendo quest'ultima all'intero
nucleo familiare.
La legge 730, comunque, stabilisce che spetta alle regioni dettare
criteri e limiti per lo svolgimento dell'attivltà agrituristica
e che connessione o complementarietà devono essere definite tenendo
in considerazione le caratteristiche dei territori regionali o di
parte di essi, della azienda e dei fondi interessati.
L'autorizzazione ad escrcitare l'agriturismo è riservata ai
lavoratori autonomi dell'agricoltura che a qualunque titolo e formla
esercitano attività d'impresa, ciò vale per tutti gli
imprenditori agricoli, senza alcuna distinzione tra imprenditori
a titolo principale o a titolo parziale, per tutti i famliari purché
siano partecipi dell'impresa agricola a conduzione familiare, ad
ogni forma di imprenditoria agricola associata.
Si considerano imprenditori agricoli tutti i soggetti di cui all'art.
2135 del codice civile, singoli ed associati, e da loro familiari
di cui all'art. 230 - bis del codice civile.
Le attività agrituristiche possono essere esercitate esclusivamente
in una azienda agricola utilizzando il fondo e i fabbricati rurali,
tutti o in parte, esistenti che non vengono più utilizzati per la
normale attività agricola o per gli usi abitativi dell'imprenditore
e della sua famiglia. E' escluso: l'uso di edifici, anche se di
proprietà dell'imprenditore, non pertinenti l'azienda agricola
e ubicati in luogo diverso dal fondo ove si intende esercitare l'agriturismo.
Ogni altra forma turistica esercitata in campagna, anche. all'intemo
di una azienda agricola, con criteri difformi dalla legge 730 viene
considerata turismo rurale ed é quindi inquadrata dalla legge
quadro n, 217 del 17 maggio 1983.
In questo caso l'attività comporta:
- la deruralizzazione degli edifici e del fondo interessati;
- la necessità di fare richiesta di variazione nella destinazione
d'uso del territorio dei comuni competenti;
- il rischio per l'imprenditore dì perdere la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, per l'esistenza
di un consistente reddito extragricolo (in questo caso è obbligatorio
iscriversi al Registro degli Esercizi Commerciali (REC) della Camera
di Commercio della propria provincia e munirsi della prescritta
licenza).
Allo stato attuale solo alcune regioni (Emilia Romagna, Molise,
Alto Adige, Umbria), anche se con soluizioni molto diverse fra loro,
hanno disciplinato in maniera specifica il "turismo rurale" attribuendogli
un carattare alternativo e complementare rispetto all'agriturismo.
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